Nuova definizione di default sui rapporti creditizi banche/imprese

19/01/2021
nuova definizione di default sui rapporti reditizi banche imprese

Nel processo di valutazione del “merito di credito” operato dalle banche nei confronti delle imprese, si inserisce una nuova definizione di “default”, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha introdotto nuovi parametri di classificazione delle imprese che si trovino in una situazione patrimoniale critica, tale da non permettergli di ottemperare al contratto di finanziamento stipulato con una banca.

L’obiettivo di questa breve informativa, è supportare le imprese, affinché comprendano appieno cosa comporta, a livello pratico, l’introduzione della nuova definizione di default.

La disciplina della “Nuova definizione di default”

La nuova disciplina introdotta stabilisce criteri più restrittivi rispetto a quelli adottati dalle banche sino ad ora, assumendo un unico obiettivo: armonizzare la normativa in materia a livello europeo.

Lo scopo mira a:

  • verificare se vi siano le condizioni che possano pregiudicare la concessione di un credito ad un’impresa, da parte della banca;
  • come intervenire, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, qualora cambino le condizioni in essere del debitore.

Criteri di classificazione di default

Pertanto, la nuova disciplina prudenziale prevede che, in relazione alla valutazione creditoria dei debitori, essi siano sottoposti a classificazione in default qualora siano valide almeno una delle seguenti condizioni:

  • che la banca ritenga di fatto «improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie»;
  • che il debitore sia in arretrato ormai da più di 90 giorni per il pagamento di una determinata obbligazione rilevante.

art.178 del Regolamento (UE) n. 575/2013

La “soglia di rilevanza”

Nel processo di determinazione dello stato di default, l’Autorità fissa una “soglia di rilevanza”, in corrispondenza del livello di rischio qualificabile come prudente.

La sua applicazione permette alle banche di individuare prontamente i debitori, che di fatto vivano una situazione di rischio, e riconoscere perciò le «obbligazioni creditizie in arretrato rilevanti».

Per determinare se l’importo di uno scoperto bancario sia rilevante ai fini della sua classificazione in default, è bene considerare il livello dell’obbligazione nel suo complesso e i tempi di effettivo ritardo nel pagamento.

Pertanto, il debitore sarà classificato in default, o deteriorato, qualora ricorrano tre condizioni:

  1. una temporale: per cui il debitore è in ritardo di oltre 90 giorni per il pagamento di un debito rilevante;
  2. due soggettive: per cui si considera rilevante un’obbligazione quando supera le seguenti due soglie:

a) soglia assoluta: 100 euro, per le esposizioni al dettaglio; 500 euro, per le esposizioni diverse dalle precedenti.

b) soglia relativa: il debito scaduto è pari o superiore all’1% dell’esposizione complessiva del debitore verso la banca o il gruppo bancario.

Cosa accade con le nuove regole di definizione di default?

La qualificazione di un’impresa allo “stato di default”, anche per un solo finanziamento, comporta di norma l’automatica estensione del medesimo stato a tutti i finanziamenti in essere dell’impresa nei confronti della banca.

Per cui la banca ha l’onere di agire a tutela dei propri crediti rivalendosi sull’impresa inadempiente.

Inoltre, la nuova disciplina prevede, tra le novità, anche la non ammissibilità di compensazioni che vadano a coprire le diverse esposizioni del debitore verso l’istituto bancario.

Infine, è essenziale che le banche effettuino una sorta di censimento dei propri clienti.

Questo al fine di rilevare se vi possano essere delle specifiche connessioni – giuridiche ed economiche – con l’impresa in default, che possano pregiudicare la capacità di pagamento di un altro debitore legato alla stessa.

Una volta che l’impresa debitrice sarà riuscita a regolarizzare tutti i pagamenti in arretrato, e siano state effettuate ulteriori verifiche dall’Autorità sulla sua affidabilità, potrà uscire dallo stato di default ed essere classificata “in bonis”.

Queste regole sono applicabili anche agli intermediari finanziari non bancari che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma – come ad esempio le società di leasing o di noleggio.

In questo quadro, diventa perciò essenziale, pur nelle difficoltà, che ogni impresa sia attenta nel provvedere puntualmente al piano dei pagamenti previsto dal contratto, al fine di non essere valutata come inadempiente e classificata in default.

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