La Centrale dei Rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. La Banca d’Italia, attraverso tale servizio centralizzato, fornisce agli intermediari un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela.
Trattasi di un sistema che impone estrema cautela nel suo utilizzo, proprio perché determina l’esclusione dal sistema del credito di un soggetto, solitamente un’impresa, che vede l’accesso al credito come una condizione indispensabile per la propria sopravvivenza.
Come funziona la segnalazione alla centrale rischi?
Le banche sono tenute ad eseguire mensilmente alla Centrale dei Rischi le segnalazioni della propria esposizione creditizia verso ogni cliente, quando:
- la somma dell’accordato o quella dell’utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma riferiti al cliente è pari o superiore ad €. 75.000,00;
- il valore delle garanzie complessivamente ricevute dal cliente è pari o superiore ad €. 75.000,00;
- la posizione del cliente è in sofferenza, per crediti di qualunque importo (peraltro, le posizioni di importo pari o inferiore ad €. 250,00 non devono essere segnalate);
- il valore nominale dei crediti che l’intermediario ha acquisito dal cliente con operazioni di factoring è pari o superiore ad €. 75.000,00;
- su una parte o sulla totalità dei crediti in sofferenza è stata registrata una perdita di qualunque importo nel corso del mese cui si riferisce la rilevazione;
- il valore nominale dei crediti ceduti a terzi dall’intermediario segnalante è pari o superiore ad €. 75.000,00.
La Banca d’Italia ha stabilito che non possono essere apposti a sofferenza il mero ritardo nel pagamento del debito e tutte quelle posizioni che non implichino una previsione di irrecuperabilità del credito. Inoltre, non è possibile effettuare segnalazioni nelle ipotesi in cui venga a cessare lo stato di difficoltà economico – finanziaria del cliente oppure quando il credito sia ceduto a terzi o venga rimborsato dal debitore a terzi.

Tuttavia, non di rado le banche – nonostante le dettagliate disposizioni normative in materia – effettuano segnalazioni alla Centrale dei Rischi in modo illegittimo o errato.
Sul punto esiste una giurisprudenza consolidata. In particolare, è stato stabilito che, in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi, la responsabilità della banca segnalante sembra potersi ricondurre nell’ambito di una responsabilità da false informazioni, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Invero, già con ordinanza 19 febbraio 2001, il Tribunale di Milano configurava tale responsabilità sia come extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sia come responsabilità contrattuale, per violazione di norme di comportamento esistenti tra banca ed utente. Ma l’illegittima o erronea segnalazione in Centrale dei Rischi non determina solo un danno di natura patrimoniale: l’illegittimo blocco dell’ordinaria situazione di credito del ricorrente reca a costui un vero e proprio danno morale dovuto alla perdita di immagine, di competitività sul mercato; senza contare il rischio per l’utente di cadere in quella situazione di insolvibilità che potrebbe condurre anche al fallimento dell’azienda stessa.
E come tutelare nella maniera più efficace l’imprenditore incorso in una situazione di tal sorta?
La giurisprudenza, posto che il tempo per agire in via ordinaria pregiudicherebbe in modo irreparabile i diritti dell’utente, sempre sussistendone i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), è unanime nel concedere il provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinando alla Banca segnalante di procedere alla immediata cancellazione della segalazione dell’impresa in Centrale dei Rischi.
