Dibattito sulla tutela del software: può essere protetto dal brevetto?

15/06/2021

A completamento dell’inquadramento giuridico di un programma informatico, oggi trattiamo l’altra faccia della medaglia: la tutela del software con il brevetto.

In riferimento al sempre attuale dibattito sulla forma più idonea di tutela giuridica del software, nel nostro precedente articolo abbiamo approfondito diritti e applicazione del diritto d’autore sul programma informatico.

In questa sede invece vogliamo rispondere alla specifica domanda se e come il software possa essere protetto anche dal sistema brevettuale, e quindi essere riconosciuto come invenzione.

Cos’è un’invenzione?

Non esiste una definizione legale di invenzione, che è tuttavia possibile ricavare dal testo normativo, facendo riferimento a ciò che può costituire oggetto di brevetto.

L’invenzione, dunque, è una creazione intellettuale che va a risolvere un problema tecnico e deve possedere i requisiti di brevettabilità specifici previsti dalla legge: novità, originalità, attività inventiva, liceità e applicazione industriale (art.45, comma 1, c.p.i.).

Classificazione delle invenzioni

Le invenzioni possono essere:

  • di prodotto, per cui il problema tecnico viene risolto mediante un prodotto nuovo e inventivo, che sia ad esempio una macchina, un dispositivo meccanico, un prodotto industriale;
  • di procedimento, per cui il problema tecnico è risolto dal modo in cui il bene stesso è realizzato, quindi si va a brevettare il metodo di lavorazione per realizzare un prodotto o una procedura industriale.
  • derivate, tipologia di creazione dottrinale e giurisprudenziale, a loro volta suddivise in sottocategorie, invenzioni di:
    • perfezionamento, che vanno a migliorare la soluzione già esistente ad un problema tecnico;
    • combinazione, che realizzano un risultato nuovo e originale mediante l’innovativo coordinamento di elementi e mezzi già noti;
    • traslazione, che applicano un’invenzione esistente in diverso contesto/settore tecnico, con risultati nuovi.

Domanda di brevetto

Per proteggere l’invenzione si applica il sistema brevettuale che garantisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento su di essa, ma è necessario procedere a depositare la domanda di brevetto che deve contenere:

  • il nome del richiedente;
  • il nome dell’inventore;
  • il titolo dell’invenzione che ne identifica la categoria (prodotto o procedimento) e riassume le caratteristiche e le relative funzioni;
  • la descrizione del brevetto che deve essere dettagliata, precisa e comprensibile, in cui si spiega il problema tecnico che l’invenzione intende risolvere, le funzionalità e i vantaggi che possano derivare dall’uso della stessa;
  • l’eventuale nomina del mandatario;
  • le rivendicazioni e i disegni tecnici,  che rappresentano la parte più importante del brevetto in quanto esprimono gli specifici elementi per cui si richiede la tutela sull’invenzione.

Pertanto, da questa panoramica definitoria e di procedura della tutela brevettuale, la risposta al quesito su software/brevetto è certamente a favore della possibilità di applicare tale tutela anche al programma informatico, ma solo a determinate condizioni.

Brevettabilità del software

Il software è un’opera dell’ingegno ed è un bene immateriale.

La normativa comunitaria all’art. 52 della Convenzione sul Brevetto europeo sancisce che «non sono considerate invenzioni (…) i programmi informatici (…) – art. 52, c.2, c.p.i. – considerati come tali» – art. 52, c.3, CBE -, ossia al software inteso in “senso stretto”.

L’esclusione dei “programmi per elaboratore” dai brevetti attiene alla comune politica legislativa internazionale, che ha a suo tempo valutato essere più consona la tutela derivante dal diritto d’autore.

Tuttavia, la brevettabilità del software non è del tutto esclusa. Sin dagli anni 90, infatti, si registrano in Italia e in Europa i primi riconoscimenti della tutela brevettuale in favore di software.

Oggi un software sarà brevettabile solo a determinate condizioni, qualora il programma informatico:

  • risponda ai requisiti di brevettabilità;
  • produca un “effetto (o carattere) tecnico” ossia appartenga ad un settore della tecnologia.

L’effetto (o carattere) tecnico del software

Il brevetto, quindi, permette di tutelare il contenuto innovativo, le funzionalità del software, il metodo che sta alla base del programma informatico, indipendentemente dal codice in cui è stato scritto.

Ciò è applicabile solo se il programma informatico produce un “effetto tecnico” come invenzione di procedimento, e risponde ai citati requisiti di novità – per cui non deve essere già esistente – e di applicazione industriale.

L’effetto tecnico può essere prodotto:

  • sia all’interno di un dispositivo elettronico migliorando le prestazioni e il funzionamento dello stesso, quindi ad esempio nella gestione della relativa memoria;
  • sia all’esterno, per cui l’esecuzione del software permette di risolvere problemi tecnici esterni al dispositivo elettronico e quindi, ad esempio, di un procedimento industriale o un sistema di controllo di processi o apparecchiature.

Gli effetti tecnici del programma informatico devono di fatto produrre un miglioramento sull’opera stessa, risolvendo infatti un problema tecnico.

Un nuovo gioco per computer, quindi, non sarebbe al momento brevettabile, non producendo alcun effetto tecnico, ma sarebbe protetto comunque dal diritto d’autore.

Diritto d’autore o brevetto: quale tutela scegliere?  

In conclusione, un software è sempre tutelato dal diritto d’autore, che protegge la forma espressiva ma non le funzioni del programma, né gli algoritmi che le implementano.  

Alla tutela brevettuale, invece, è possibile farvi ricorso solo se sussistono i requisiti specifici per ottenere il brevetto.

In tal caso, qual è la tutela preferibile?

Dipende da cosa si voglia effettivamente proteggere del programma informatico,  a seconda delle specifiche esigenze.

Riteniamo tuttavia che, ricorrendo tutte le condizioni (come anche l’effetto tecnico), la tutela preferibile, sia quella brevettuale, in quanto:

  • determina una più intensa protezione dell’invenzione,
  • è di per sé più efficace rispetto a quella del diritto d’autore,

anche se la procedura di deposito è decisamente complessa e più costosa.

Va infatti altresì precisato che il brevetto per invenzione dovrà essere anche mantenuto, versando una quota annuale per diritti a partire dal quinto anno dopo la registrazione.

Per essere sicuro di scegliere la tutela più adeguata a proteggere i programmi informatici che hai scelto per la tua impresa e le più opportune forme contrattuali da applicare al tuo business, non esitare, contatta il nostro Studio.

Noi come Avvocati di impresa, esperti in materia di contrattualistica, proprietà intellettuale e diritto delle tecnologie, siamo a disposizione per colmare ogni tuo dubbio.

 

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