La negoziazione assistita, entrata in vigore il 9 febbraio 2015, è una nuova condizione di procedibilità sia per chi vuole esercitare un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (senza limiti di importo), sia per chi intende proporre una domanda per il pagamento di somme fino ad €. 50.000,00.
Quale strumento deflattivo delle controversie civili, la convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
Pertanto, il danneggiato – tramite il suo difensore – dovrà invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; nel caso in cui quest’ultima non aderisca all’invito o lo rifiuti entro 30 giorni dalla sua ricezione, ecco che la condizione di procedibilità si considera avverata.
Se invece l’invito viene accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, che potrà avere esito negativo o positivo. L’accordo raggiunto, che costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, i quali certificheranno l’autografia delle firme dei propri assistiti.
Protagonisti indiscussi di tale procedura sono gli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari.
Oltre all’obbligatorietà dell’assistenza di uno o più legali (ex art. 2, comma 5, d.l. n. 132/2014), agli avvocati vengono attribuiti, come già accennato, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Più pregnanti gli obblighi, previsti sia dall’art. 2, comma 7, il quale dispone che “è dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”, sia dall’art. 9 (rubricato, appunto, “Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza”) che fissa esplicitamente il dovere per gli avvocati (oltre che per le parti) di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell’eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori.
