Eccoci a discutere di un caso tanto classico quanto frequente: l’accettazione dell’eredità, con o senza beneficio di inventario. Come dobbiamo comportarci quando riceviamo un’eredità di cui non vogliamo sobbarcarci gli oneri?
Ai sensi dell’art. 470 c.c., l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio d’inventario. Entrambe le forme di accettazione determinano l’acquisto dell’eredità e della qualità di erede, e quindi il subentrare al posto del defunto in tutti i suoi rapporti giuridici (non estinti con la morte), senza soluzione di continuità.
Tuttavia, mentre l’accettazione pura e semplice provoca la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, per cui egli risponde delle passività ereditarie anche ultra vires hereditatis, cioè col proprio patrimonio personale; in caso di accettazione con beneficio d’inventario, non si ha confusione di patrimoni, che anzi sono tenuti distinti, e l’erede risponde solo nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti.
Prima o dopo aver reso la dichiarazione di accettazione beneficiata l’erede è tenuto alla compilazione dell’inventario. Si tratta di un’operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività facenti parte del patrimonio ereditato; l’inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui si ha appreso di essere divenuti eredi o da quando è stata aperta la successione. Una volta redatto il documento, vi sono quaranta giorni di tempo per l’erede per decidere se accettare o meno e, qualora accetti, egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto impegnandosi ad amministrarlo nell’interesse suo, di quello dei creditori e dei legatari.
Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati, l’erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.
Se l’erede non è in possesso dei beni del defunto diventa per lui difficoltoso poter redigere un inventario, quindi la legge prevede che abbia dieci anni di tempo per rendere la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario. Una volta che ha però reso la dichiarazione, ha tre mesi di tempo per inventariare il patrimonio, ma può anche richiedere delle proroghe. In ogni caso una volta presentato l’inventario ci sono quaranta giorni di tempo per accettare l’eredità, se omette di farlo perde ogni diritto sull’eredità stessa.
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